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Part-time |
Inquadramento | Forma del contratto | Contenuto | Clausole elastiche | Principio di non discriminazione | Lavoro supplementare | Lavoro straordinario | Tipologie | Trasformazione del rapporto | Part-time ed anticipo della pensione | Riferimenti |
Il c.d. part-time (o lavoro a tempo parziale) costituisce una peculiare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato in cui la prestazione viene resa per un orario inferiore rispetto a quello indicato dalla legge (in media, quaranta ore settimanali) o, eventualmente, dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali (come prevede l’art. 3, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 66/2003). La differenza rispetto al lavoro a tempo pieno, quindi, attiene solo alla durata della prestazione, ovvero ad un profilo quantitativo e non qualitativo. In linea generale, il lavoro part-time risulta compatibile tanto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato quanto con uno a termine (art. 4, D.Lgs. n. 81/2015) ed è utilizzabile da ogni tipo di datore di lavoro (privato e pubblico, seppur quest’ultimo con le limitazioni previste dall’art 12 del D.Lgs. n. 81/2015), salvo che le peculiarità di alcune fattispecie contrattuali (es. apprendisti) ovvero disposizioni speciali, rendano incompatibile lo svolgimento della prestazione ad orario ridotto. Da un punto di vista operativo, è indubbio che il part-time risulta funzionale ad esigenze di flessibilità del rapporto: infatti, è prevalentemente utilizzato da coloro (es. lavoratori anziani, lavoratori studenti, lavoratrici madri)...
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Banca datiSu Part-time |
Note a Sentenza
Diritto & Giustizia, pag. 0015
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